REGISTRO DEGLI OPERATORI CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E DERIVATI: CHI HA L’OBBLIGO DI ISCRIVERSI?

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio è stato pubblicato il DM 9 febbraio 2021 recante “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati“.

 

Il decreto prevede che l’Operatore che commercializza legno e/o altri prodotti regolamentati dall’EUTR (Reg. UE 995/2010) dovrà iscriversi al suddetto registro, compilando la modulistica online che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicherà sul proprio sito web.

 

A riguardo, si sottolinea che fino a quando la suddetta procedura informatica non sarà pubblicata, gli Operatori non dovranno e non potranno procedere alla prevista iscrizione. Al momento, si ritiene che ciò non avverrà prima del 2022.

 

Saranno tenute ad iscriversi al registro degli operatori legno le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel Regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.

 

L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.