LA SINTESI DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA GARANZIA DELLO STATO

DECRETO LEGGE LIQUIDITA'

Il Decreto legge Liquidità introduce alcune novità, sostituendo e correggendo alcune norme emanate poco meno di tre settimane fa dal Decreto Cura Italia.

Vediamo le più importanti che riguardano l’accesso al credito, con particolare attenzione a quelle che investono la nostra regione.

Gli interventi del Governo sono finalizzati al potenziamento ed all’ampliamento del Fondo Centrale ed all’affiancamento della garanzia di Sace per facilitare l’erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari anche a grandi imprese.

Ecco alcuni elementi che saranno in vigore fino al 31/12/2020 (quelle con l’asterisco necessitano dell’ok della Commissione Europea)

1) Viene confermato che la garanzia del fondo è rilasciata a titolo gratuito;

2) Il massimo garantito per impresa viene innalzato a 5 ml (precedentemente il limite era di 1,5 ml);

3) Possono accedere imprese fino a 499 dipendenti ampliando la platea dei beneficiati (prima pmi fino a 250 dipendenti)

4) La copertura della garanzia è elevata al 90%* per operazioni di durata fino a 72 mesi se l’importo del finanziamento non supera (in alternativa):

  • Il doppio del costo totale del personale per il 2019 o dell’ultimo anno disponibile;
  • Il 25% del fatturato totale del 2019;
  • Il fabbisogno del capitale di esercizio (CCN) aumentato dei costi di investimento per i successivi 18 mesi (12 per le imprese tra 250 e 499 dipendenti) attestato tramite autocertificazione (budget).

5) C’è la conferma della garanzia all’80 % del fondo e del 90 % di riassicurazione di confidi. Viene introdotta la possibilità di elevare la riassicurazione al 100% per i confidi in caso di operazioni conformi al punto 4 se non sono applicati all’impresa costi per il rischio*.

6) Viene confermata la possibilità di garantire all’80% le rinegoziazioni purché l’istituto finanziatore conceda un 10% di liquidità aggiuntiva;

7) Viene confermata l’estensione automatica della garanzia sulle sospensioni Covid-19;

8) Vengono introdotti elementi per ampliare il panorama dei beneficiari per operazioni fino ad 800.000 euro. La garanzia è concessa senza l’applicazione del modello di rating e vengono ammesse anche aziende con esposizioni classificate come inadempienze probabili, scadute o sconfinanti deteriorate successive al 31/01/2020. Sono escluse solo imprese con esposizioni deteriorate;

9) Viene confermata l’abolizione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;

10) Viene allargata la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre in caso di operazioni di investimento per attività turistico-alberghiere ed immobiliari per importi oltre 500.000 euro e della durata minima di 10 anni;

11) Operazioni fino a 25.000 euro*. Viene introdotta la possibilità di ottenere una garanzia del 100% su nuove operazioni di importo massimo di 25.000 euro, con procedura automatica senza valutazione e con la sola verifica formale del possesso dei requisiti. L’intermediario finanziario deve applicare un tasso convenzionato particolarmente ridotto (inferiore al 2%) e l’eventuale intervento del confidi non può comportare per l’impresa costi per la garanzia. Questo purché i finanziamenti:

  • Abbiano durata massima di 72 mesi e prevedano un preammortamento di almeno 24 mesi;
  • L’importo non sia superiore al 25% del fatturato dell’ultimo bilancio definitivo (per le aziende nate nel 2019 con autocertificazione);
  • L’ammontare complessivo dell’esposizioni ante e post operazione sia aumentato.

12) Viene introdotta la possibilità di affiancare la garanzia del fondo con quella dei confidi fino alla copertura massima del 100%*, per imprese con fatturato fino a 3,2 ml, purchè l’importo non superi il 25% dei ricavi e vi sia la presenza di finanza aggiuntiva. Tale garanzia potrà essere rilasciata anche a valere su fondi pubblici ad integrazione di quella del fondo.*

13) Viene confermata la proroga di tre mesi per gli adempimenti delle imprese nei confronti del fondo (ad es i controlli documentali);

14) Viene stabilito che la garanzia del fondo può essere attivata retroattivamente su finanziamenti erogati successivamente al 31/01/2020 purchè l’ente finanziatore provveda ad una riduzione del tasso applicato a seguito dell’applicazione della garanzia.

15) Viene prevista l’abolizione della lettera r) a far data dal 10/04/2020. Questa è la novità più rilevante per le imprese operanti in Toscana, anticipando quanto previsto dal Decreto Crescita, rendendo possibile l’accesso diretto alla garanzia del Fondo Centrale. Pertanto dal 10/04 le aziende Toscane potranno accedere alla garanzia dello stato sia tramite i Confidi come è sempre avvenuto sia direttamente.

16) Viene confermato l’innalzamento a 40.000 dell’importo massimo definito “microcredito”.

Sotto il profilo della garanzia, viene creato un fondo aggiuntivo costituito da Sace che interviene:

  • A favore di aziende di qualsiasi dimensione che hanno esaurito il plafond del fondo centrale (5ml);
  • A favore di imprese con più di 499 dipendenti.

Questa garanzia non è gratuita e pertanto riguarda di fatto grandi imprese.

Infine una novità particolarmente positiva. Viene ripristinata la possibilità di accesso al Fondo Gasparrini (sospensione mutuo prima casa) anche per artigiani, commercianti e professionisti senza una cassa previdenziale specifica, che erano stati (scelleratamente) esclusi dal decreto ministeriale applicativo dell’art. 54 del Decreto Cura Italia. La questione era stata oggetto di uno specifico intervento del Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti.

Info 0564 491628          Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.