Decreto Aiuti Ter: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con le misure per l’autotrasporto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre il Decreto Legge Aiuti Ter che contiene una serie di interventi che riguardano l’autotrasporto.
Per quel che riguarda le misure in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti, il Decreto ha prorogato fino al 31 ottobre il taglio delle accise.
In particolare, le aliquote di accisa sui carburanti sono: 478,40 euro per mille litri per la benzina; 367,40 euro per mille litri per il gasolio; 182,61 per mille chilogrammi per il GPL; zero euro per metro cubo per il gas naturale per autotrazione.
L’aliquota IVA applicata al gas naturale è del 5%.
Per il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 t euro V ed euro VI non si applica l’aliquota ridotta pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto, poiché meno favorevole. Ciò significa che per questo periodo non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 euro per mille litri.
A sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti dei costi dei carburanti, viene autorizzata la spesa di 100 milioni. Da questa dotazione 85 milioni sono destinati al trasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.
È previsto il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese energivore.
In questo caso è stabilito un aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica (acquistata e utilizzata fra ottobre e novembre 2022), se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019.
Il sostegno è rivolto anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica.
Per le imprese non energivore, vi è invece un incremento del credito d’imposta dal 15% al 30%.
È possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione senza applicazione di limiti.
La misura non concorre, inoltre, alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP ed è cumulabile anche con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché non si superi poi il costo sostenuto.