Autotrasporto, operativo il credito d’imposta sul gasolio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rende operativo il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio a seguito della crisi nel Golfo Persico.
L’agevolazione potrà coprire fino al 70% della maggiore spesa sostenuta da marzo a giugno 2026, calcolata rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato nel mese di febbraio 2026.
Potranno accedere alla misura le imprese italiane e quelle estere stabilite in Italia che svolgono attività di trasporto merci o persone. È escluso il trasporto in conto proprio.
Sono ammessi i veicoli Euro 5 ed Euro 6. Per il trasporto merci è richiesta una massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate; per il trasporto persone sono ammessi gli autobus delle categorie M2 e M3. Tra i costi rimborsabili rientra anche il carburante HVO.
La piattaforma, gestita dall’Agenzia delle Dogane e da Sogei, sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026. Non è previsto un click day: l’ordine di presentazione influirà soltanto sui tempi di pagamento e non sulla percentuale del rimborso.
L’accesso avverrà tramite SPID o CIE. Il primo accesso dovrà essere effettuato dal titolare dell’impresa, che potrà successivamente delegare un soggetto terzo.
Le imprese che utilizzano mezzi a noleggio sono invitate a verificare prima dell’apertura della piattaforma che i veicoli risultino regolarmente annotati nel REN. In caso contrario sarà possibile inserirli manualmente, ma è consigliabile regolarizzare la posizione in anticipo, considerato il periodo limitato per la presentazione delle domande.
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026, non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e sarà cumulabile con altri aiuti nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le modalità operative definitive saranno indicate con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.


