Crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale primo trimestre 2023

Beneficiari
Crediti d’imposta energia elettrica: a tutte le imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta della sola spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
Crediti d’imposta gas naturale: tutte le imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Utilizzo del credito d’imposta
- entro il 31 dicembre 2023
- esclusivamente in compensazione mediante modello F24
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34, c. 1, l. 388/2000 e all'art. 1, c. 53, l. 244/2007
 
Cessione del credito d’imposta
- solo per intero
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione
- fatte salve a soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.