MISURE DEL DECRETO CURA ITALIA IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI

Alcune delle misure contenute nel Decreto Cura Italia, precisando che siamo in attesa di una serie di chiarimenti e soprattutto di numerose disposizione attuative che dovranno essere emanate, di cui sarà nostra cura informarvi non appena disponibili.

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, con esclusione quindi di tutti gli immobili accatastati in categoria diversa (C/3, D, A/10 ecc.).

L’agevolazione non si applica alle attività che in base al recente Decreto dello scorso 11/03 hanno continuato ad operare in quanto rientranti tra quelle ritenute essenziali.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, non appena sarà disponibile il relativo codice tributo. 

 

Indennità lavoratori autonomi iscritti all’INPS

È riconosciuta un’indennità una tantum di € 600 ai lavoratori autonomi (in senso previdenziale) iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (INPS) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es: agenti di commercio, iscritti anche all'Enasarco). L’indennità è erogata (nei limiti dello stanziamento pubblico) dall’INPS su istanza, per la presentazione della quale siamo in attesa di istruzioni operative.

 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Decreto prevede un’indennità una tantum per il solo mese di marzo pari a € 600 anche per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, che siano iscritti alla Gestione separata dell’INPS e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è erogata previa presentazione della relativa domanda – per la quale siamo in attesa delle istruzioni operative - e comunque fino ad esaurimento del tetto di spesa prefissato nel Decreto.

L’indennità NON SPETTA pertanto a tutti i professionisti iscritti in Albi/Ordini per i quali esiste un’autonoma cassa di previdenza (Avvocati, Ingegneri, ecc.), molte delle quali hanno già annunciato analoghe misure di sostegno (sospensione pagamento contributi e/o erogazione di indennità), invitiamo pertanto tutti a consultare il sito della propria cassa per le verifiche del caso.

I professionisti c.d. ordinistici che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività potranno comunque ricorrere al “Fondo per il reddito di ultima istanza” istituito dal Decreto per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi cui non spettino altre indennità. Al momento non è dato sapere né l’ammontare dell’indennità spettante né i requisiti di accesso e di formazione della graduatoria: il tutto è rimesso ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni.

 

Richiesta di non applicazione ritenute di acconto

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019 che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, possono richiedere ai loro clienti di non applicare la ritenuta d'acconto (si tratta quindi delle ritenute su reddito di lavoro autonomo e professionale nonché sulle provvigioni), rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del Decreto. I percettori delle somme dovranno poi provvedere direttamente a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

A richiesta delle imprese, da presentare direttamente agli Istituti bancari con contestuale autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia, è previsto:

- fino al 30 settembre 2020 il divieto di revoca degli affidamenti concessi per le aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020; 

- proroga al 30/09 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;

- sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale e dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Lo Stato offrirà inoltre nuove garanzie pubbliche ed espanderà i sistemi di garanzia già esistenti con la finalità di favorire l’accesso a nuovo credito e la rinegoziazione dei prestiti esistenti. 

 

Sospensione mutui “prima casa”

È estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di chiedere la sospensione per un periodo di 9 mesi del mutuo prima casa di importo erogato non superiore a 250.000 € e in ammortamento da almeno un anno alla data di presentazione delle domanda, purché autocertificano una riduzione del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019; al momento non è però chiaro il periodo 2020 da prendere in considerazione per il raffronto e quindi per l’autocertificazione. 

 

Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto al Coronavirus

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica:

- alle persone fisiche ed agli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

- ai soggetti titolari di reddito d’impresa spetta l’integrale deduzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti entro 30 giorni da apposito decreto attuativo.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.