DL 24/2022 – PROGRESSIVO ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI ANTICONTAGIO

Con la pubblicazione in GU del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il Governo intende procedere verso un graduale superamento delle restrizioni vigenti. Riepiloghiamo di seguito il programma di allentamento delle misure vigenti:

 

GREEN PASS

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass rafforzato nelle seguenti attività:

  • piscine, centri natatori e spogliatoi, centri benessere;
  • centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso;
  • convegni e congressi;
  • feste e cerimonie che si svolgono al chiuso, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • spettacoli, eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso;
  • sale da ballo, discoteche, sale gioco.

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass base nelle seguenti attività:        

  • accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, inclusi i lavoratori over 50.

Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base (ottenuto da vaccinazione, guarigione o tampone negativo antigenico, valido 48 ore, oppure molecolare, valido 72 ore). Resta la sanzione da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid, viene invece cancellata la sospensione dal lavoro. 

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di bar e ristorazione svolti al chiuso, al banco o al tavolo;
  • corsi di formazione pubblici e privati (tra questi ultimi rientrano i corsi nelle autoscuole);
  • accesso ai mezzi di trasporto, pubblici e privati, a lunga percorrenza, cioè su percorsi interregionali.

Alla luce di quanto sopra e a titolo esemplificativo, non è richiesto alcun Green Pass per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, servizi alla persona, servizi postali, bancari, musei e mostre, per alberghi ed altre strutture ricettive, impianti di risalita, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

OBBLIGO MASCHERINE

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto l’utilizzo di mascherine FFP2:

  • su tutti i mezzi di trasporto scolastico;
  • sui mezzi per il trasporto pubblico locale;
  • su aerei, navi e traghetti, treni, bus adibiti a servizi di trasporto interregionale e di lunga percorrenza;
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, teatri, cinema, locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive.

In tutti gli altri casi non precedentemente elencati, in tutti i luoghi al chiuso e sui posti di lavoro, fino al 30 aprile 2022 viene previsto l’uso generico di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (tra cui le mascherine chirurgiche).

 

OBBLIGO VACCINALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Per gli ultracinquantenni l’obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno 2022.

Oltre all’obbligo di possesso e presentazione del green pass in tutti i contesti in cui è previsto dalla attuale normativa, occorre in generale ricordare la necessità di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutti gli ambienti chiusi o nei contesti, anche all’aperto, di potenziale assembramento di persone, ad eccezione delle persone non soggette al distanziamento in base alla normativa vigente (aspetto che afferisce alla responsabilità personale).

Occorre inoltre continuare a mettere a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, soluzioni per l’igienizzazione delle mani, così come occorre provvedere frequentemente alla pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, nonché ad una corretta e frequente aerazione dei locali.

Per quanto riguarda l’applicazione nelle aziende del Protocollo condiviso Covid-19, il decreto non fornisce specifiche indicazioni. Pertanto, nel periodo dal 01 al 30 aprile i protocolli aziendali devono continuare ad essere applicati. Non è chiaro però se dal 01 maggio il Protocollo aziendale debba essere applicato ancora. Occorre considerare comunque che, in forza di quanto disposto dall’art 29-bis del DL 23/2020, l’attuazione dei protocolli anticontagio costituisce, per il Datore di Lavoro, adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 cc; pertanto, finché il Covid-19 costituirà elemento critico per la sanità in tema ricoveri, sarà opportuno per le aziende continuare nell’applicazione del protocollo aziendale anticontagio. 

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni inerenti al Lavoro Agile per il settore privato.

Le sanzioni previste dal D.L. n. 52/2021 sono abrogate laddove dove sono stati superati, con il presente decreto, i vecchi obblighi. Rimangono le sanzioni pecuniarie da €400 a €1000.